Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 122


INFORMAZIONI RACCOLTE NEI RIGUARDI DEL CONTRAENTE O DELL'UTENTE

1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente.
(Comma sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente.
(Comma così sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012)
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012)
(Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 122"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti