TITOLO VIII Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro (Rubrica così sostituita dall’art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
CAPO I Profili generali (REGOLE DEONTOLOGICHE PER TRATTAMENTI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO) 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.
(Articolo così sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)