Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 101


CAPO II Trattamento ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica (Rubrica così sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) (MODALITÀ DI TRATTAMENTO)

1. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 5 del regolamento.
(Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
2. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
(Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 101"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti