Decreto Legislativo del 2001 numero 96 art. 35


CAPO II Dell'esercizio in forma societaria - (PARTECIPAZIONE A SOCIETA' TRA AVVOCATI)
1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una società tra avvocati costituita ai sensi e per le finalità di cui all'art. 16, comma 1, purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato.
2. Per l'esercizio dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire di intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente. L'intesa è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 8.
3. La società tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti è soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate.

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