Decreto Legislativo del 2001 numero 96 art. 14


ATTIVITA' DI DURATA INFERIORE NEL DIRITTO NAZIONALE
1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, è dispensato dalla prova attitudinale se l'attività effettiva e regolare svolta e la capacità di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Ai fini della dispensa, oltre all'attività effettiva e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonché la partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale.
3. Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 13, comma 3.
4. Il procedimento per la dispensa è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 13.

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