Decreto Legislativo del 2001 numero 96 art. 11


PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato stabilito è soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine competente. Sono ad esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti.
2. Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell'ordine ne dà immediata comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, fornendo ogni informazione utile, con l'avvertenza che i dati non possono essere utilizzati al di fuori dei fini propri dell'organizzazione.
3. Per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine ovvero all'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'avvocato stabilito è ammesso ad esercitare la professione.
4. L'organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a mezzo di rappresentanti, può assistere alle udienze del procedimento disciplinare e può presentare osservazioni, anche dinanzi al Consiglio nazionale forense nel caso di ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'ordine.
5. Le decisioni adottate in materia disciplinare dai Consigli dell'ordine e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente comunicate all'organizzazione professionale dello Stato membro di origine con l'avvertenza di cui al comma 2.
6. I provvedimenti dell'organizzazione professionale dello Stato membro di origine che comportano il divieto definitivo o temporaneo di esercizio della professione determinano automaticamente il divieto definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la professione con il titolo professionale di origine. Per i provvedimenti che comportano effetti diversi, il Consiglio dell'ordine competente adotta i provvedimenti opportuni, sulla base delle norme di carattere sostanziale e procedurale previste dall'ordinamento forense e dal presente decreto.
7. Se il procedimento disciplinare riguarda un avvocato che esercita stabilmente la professione in altro Stato membro con il titolo di avvocato, il Consiglio dell'ordine dà le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5 all'organizzazione dello Stato membro presso la quale l'avvocato è iscritto.

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