Decreto Legislativo del 2001 numero 96 art. 2


QUALIFICA PROFESSIONALE

1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti:
(omissis)
(Articolo modificato dall'art. 8-ter, D.L. 8 aprile 2008, n. 59, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e così sostituito dal comma 3 dell’art. 28, L. 30 ottobre 2014, n. 161, che ha integrato l'elenco previsto nel suo allegato A)

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