Decreto Legislativo del 2001 numero 96 art. 32


CANCELLAZIONE DELL'ALBO PER DIFETTO SOPRAVVENUTO DI UN REQUISITO
1. Il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società provvede alla cancellazione della stessa dall'albo, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la situazione di irregolarità non sia stata sanata nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui si è verificata.

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