Decreto Legislativo del 2001 numero 96 art. 27


CAPO II Dell'iscrizione nel'albo e della responsabilità disciplinare - (ISCRIZIONE)
1. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.
2. Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione le sedi sono istituite: se la istituzione non è contenuta nell'atto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta per l'annotazione.
3. La società deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in tale qualità l'attività professionale.

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