Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 96


SEZIONE IV Sistemi di garanzia dei depositanti (SOGGETTI ADERENTI E NATURA DEI SISTEMI DI GARANZIA)

1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 630, L. 27 dicembre 2013, n. 147)
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.
5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attività nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività istituzionale di questi ultimi.
(Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659)

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