Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 96-quater


ESCLUSIONE

1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.
2. I sistemi di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, contestano alla banca l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli obblighi previsti nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per un periodo non superiore a un anno, i sistemi di garanzia, previa autorizzazione della Banca d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione.
3. Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia.
4. Le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attività bancaria revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.
5. La procedura di esclusione non può essere avviata né proseguita nei confronti di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria.

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