Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 63


PARTECIPAZIONI

1. Alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.
(Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 e, successivamente, dall’ art. 2, comma 5, lett. a) e b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.
(Articolo modificato dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, sostituito dall'art. 9.20, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

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