Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 34


SOCI

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a cinquecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49)
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro.
(Comma sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. f), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2002; ai sensi del comma 3 dello stesso art. 4, il presente comma si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49)
4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 2, lett. c), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49)
[5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci.]
(Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342)
6. Si applica l'articolo 30, comma 5.
(Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342)

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