Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 22


PARTECIPAZIONI INDIRETTE E ACQUISTI DI CONCERTO (Rubrica così sostituita dal numero 1) della lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)

1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona .
1-bis. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19.
(Comma aggiunto dal numero 2) della lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
(Articolo così sostituito dall'art. 9.8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

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