Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 160


abrogato CONFERMA DI DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI VALORI MOBILIARI

[1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , della legge 17 maggio 1991, n. 157 , quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonché la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio].
(Articolo abrogato dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 160"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti