Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 154


FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA

1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 .

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