Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 14


AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA

1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
(Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333)
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
d) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19;
(Lettera prima sostituita dall'art. 9.4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26;
(Lettera così sostituita dall'art. 9.4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
(Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333)
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.
(Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342)
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.
(Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi dal comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 14"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti