Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 139


CAPO IV (Denominazione modificata dall'art. 64 , comma 25, lettera c), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e, successivamente, sostituita dall'art. 9.45, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Precedentemente la denominazione era la seguente: «Sezione IV- Partecipazione al capitale») Partecipazioni (PARTECIPAZIONI IN BANCHE, E DI SOCIETÀ FINANZIARIE E SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA CAPOGRUPPO E IN INTERMEDIARI FINANZIARI) (Rubrica sostituita dall'art. 9.46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Successivamente, la presente rubrica è stata così modificata dall’ art. 2, comma 9, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)

1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, commi 3 e 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.820 a 258.225 euro.
(Comma sostituito dall'art. 9.46, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, comma 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)
1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.
(Comma inserito dall'art. 8, comma 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.
(Comma così modificato dall'art. 8, comma 7, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie e nelle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo.
(Comma sostituito dall'art. 9.46, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 2, comma 9, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)
(Articolo sostituito dall'art. 64, comma 26, D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415)

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