Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 127-bis


SPESE ADDEBITABILI

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.
2. Il contratto può prevedere che, se il cliente richiede alla banca o all'intermediario finanziario informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente.
3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario.
4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4 e, per i servizi di pagamento, dall'articolo 126-ter e dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(L'intero Capo III, comprendente gli articoli da 127 a 128-bis - già modificato dagli artt. 26 e 27, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dagli artt. 25, comma 1, e 29, D.Lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, dal comma 6 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - è stato così sostituito con l'attuale Capo III, comprendente gli articoli da 127 a 128-ter, dal comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 a decorrere dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 141 del 2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 127-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti