Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 125-sexies


RIMBORSO ANTICIPATO

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
(L'intero Capo II - già modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - è stato così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con i termini di applicabilità previsti dal comma 3 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 141 del 2010 come sostituito dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)

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