Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 118


MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
2-bis. Se il cliente non è un consumatore nè una micro-impresa come definita dall’ articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.
(Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5 dell’art. 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, la lettera g) del citato comma 5)
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.
(L'intero Capo I, comprendente in origine gli articoli da 115 a 120 - già modificato dagli artt. 23, 24 e 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dagli artt. 13 e 25, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, dall'art. 10, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla relativa legge di conversione, dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione, dal comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, dal comma 451 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 34, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - è stato così sostituito con l'attuale Capo I, comprendente gli articoli da 115 a 120-quater, dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 a decorrere dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 141 del 2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)

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