Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 10


TITOLO II Banche - CAPO I Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio - (ATTIVITA' BANCARIA)

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti