Decreto Legge del 2020 numero 23 art. 17


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 120 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, le parole “ad elevato valore corrente di mercato e” sono soppresse;
b) al comma 4-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: “La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.”
1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40)

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