Decreto Legge del 2020 numero 23 art. 1-ter


SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI ALLA PESCA

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.
2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.
3. Sono altresì concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40)

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