Decreto Legge del 2020 numero 23 art. 16


MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 2012, N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 MAGGIO 2012, N. 56

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo nonché dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.”;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40)
b) all'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole “l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano” sono inserite le seguenti: “, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea”;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40)
c) all'articolo 1-bis, comma 3-bis:
1) al decimo periodo, le parole “dall'ultimo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “dall'undicesimo periodo”;
2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.“;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40)
d) all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: “8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.”;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40)
e) all'articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi:
“2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.”.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2020 numero 23 art. 16"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti