Decreto Legge del 2020 numero 18 art. 74


MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELLA CARRIERA PREFETTIZIA E DEL PERSONALE DEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776,00 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000 per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati al del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 900.000 per i richiami del personale volontario e di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.
4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per il periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza del periodo indicato nell'articolo 22, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, la spesa complessiva di euro 6.636.342 di cui euro 3.049.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842 per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni è disposta in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture - U.t.G.
5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ˆ Serie Speciale - “Concorsi ed Esami”, numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al semestre di tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di sospensione delle attività didattico-formative. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalità di valutazione dei partecipanti al corso di formazione di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196, sono adeguate al corso di cui al presente articolo. L'esito favorevole della valutazione comporta il superamento del periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella valutazione finale. La disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica di viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente disposizione. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro 2.512.957 per l'anno 2021.
7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.219.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.
8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 105.368.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021, si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126 e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

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