Decreto Legge del 2020 numero 18 art. 59


DISPOSIZIONI A SUPPORTO DELL'ACQUISTO DA PARTE DELLE REGIONI DI BENI NECESSARI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19

1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, SACE Spa è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali. Le modalità operative degli interventi sopra descritti sono definite da SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2020 numero 18 art. 59"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti