Decreto Legge del 2020 numero 18 art. 117


MISURE URGENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020».

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