Decreto Legge del 2019 numero 162 art. 6


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «2017-2018 e 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021».
3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.
5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina «tedesco». e per le scuole delle località ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline «italiano» e «tedesco».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1° settembre 2020.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
5-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «Sono altresì indicate» sono sostituite dalle seguenti: «In un'apposita sezione sono indicate».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:
a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università;
b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
5-septies. Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
5-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)

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