Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 66


DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2017, di 109 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 86 milioni di euro per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 14 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 85,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 135 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, comma 1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.627,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.196,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.369,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.784,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.771,9 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.828,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.799,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.759,4 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
(Alinea così sostituito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
a) quanto a 1.327,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
4. Gli effetti migliorativi, per l'anno 2017, derivanti dal presente decreto e pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e 3.100 milioni di euro in termini di indebitamento netto, sono destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017 presentato alle Camere.
5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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