Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 44


PROROGA INCENTIVI

1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “fino al 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2019”.
1-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “23 milioni di euro per l'anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “33 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13 milioni di euro per l'anno 2018”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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