ELIMINAZIONE DELLE SANZIONI PER LE PROVINCE E LE CITTÀ METROPOLITANE (Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
1. Le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
[2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali interessati sono tenuti ad inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione attestante l'ammontare dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera b), e 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La certificazione di cui al periodo precedente è firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco metropolitano, dal responsabile finanziario dell'ente e dall'organo di revisione economico-finanziaria.]
(Comma soppresso dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)