Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 36


PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO E DI DISSESTO E PIANO DI RIENTRO

1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
“1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
2. L'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:
“457. L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sostituito dal seguente:
“Art. 2-bis. - (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.
2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
3-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data.
(Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole “debiti fuori bilancio” sono aggiunte le seguenti: “anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto”.
4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
“ 714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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