Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 35


MISURE URGENTI IN TEMA DI RISCOSSIONE

1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
a) all'articolo 1, comma 3, le parole da “dei comuni” a “essi” sono sostituite dalle seguenti: “delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse”;
b) all'articolo 2, il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.”;
b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: “conto corrente di tesoreria dell'ente impositore”, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati”.
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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