Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 26


ISCRIZIONE DELL'AVANZO IN BILANCIO E PROSPETTO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL PAREGGIO

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 468, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;”;
a-bis) al comma 468, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“ d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;”;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
b) al comma 468, alla lettera e), dopo le parole “economie di spesa” sono inserite le seguenti “, le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa“.
c) dopo il comma 468 è inserito il seguente comma:
“468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.”.

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