Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 21


DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE FUSIONI DI COMUNI (Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
2-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno” sono sostituite dalle seguenti: “della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
2-ter. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
“132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 21"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti