Decreto Legge del 2014 numero 66 art. 34


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI DEBITI SANITARI

1. Per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il “Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del settore stesso con riferimento al pagamento dei debiti sanitari cumulati fino alla data del 31 dicembre 2012, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013. L'inserimento dei richiamati debiti nei piani dei pagamenti è effettuato dalle regioni in via residuale rispetto alle categorie di debiti già individuate dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35 del 2013. A tale scopo le regioni presentano istanza di accesso all'anticipazione di liquidità, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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