ADEGUAMENTO DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 47, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2013/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 GIUGNO 20131. Il punto 4) della prima sezione dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è sostituito dal seguente:
"4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;
b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119)