Decreto Legge del 2013 numero 93 art. 7-bis


OPERAZIONI CONGIUNTE NELL'AMBITO DI ACCORDI INTERNAZIONALI DI POLIZIA

1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.
2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.
3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119)

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