Decreto Legge del 2013 numero 93 art. 8


CONTRASTO AL FENOMENO DEI FURTI IN DANNO DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DI COMUNICAZIONE

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) è inserito il seguente:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119)
"7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;";
b) all'articolo 648, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).".
2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole "numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)" sono inserite le seguenti: ", nonché 7-bis)" e dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;".
(Comma così modificato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119)

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