Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 42-quater


MODIFICA ALL'ARTICOLO 7-TER DEL DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 APRILE 2009, N. 3

1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:
«14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

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