Decreto Legge del 2008 numero 92 art. 6-bis


MODIFICA ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125)

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