Decreto Legge del 2008 numero 92 art. 11-bis


MODIFICHE ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1988, N. 327
1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125)

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