Decreto Legge del 2008 numero 92 art. 2


MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 51:
1) al comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e dai commi 3-quater e 3-quinquies»;
2) al comma 3-quater, il secondo periodo è soppresso;
(Lettera premessa dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125)
0b) all'articolo 328:
1) al comma 1-bis, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»;
2) il comma 1-ter è abrogato;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente»;
(Lettera premessa dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125)
a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125)
a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: «. Distruzione di cose sequestrate»;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125)
b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia»;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125)
b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale»;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125)
c) il comma 4 dell'articolo 449 è sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125)
d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione». Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo»;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125)
e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;
f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125)
g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
h) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;
i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
l) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;
m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice».
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125)

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