Decreto Legge del 2008 numero 207 art. 31


SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE COME MATERIA PRIMA PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2010».
1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sano individuate le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1-bis.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)

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