Decreto Legge del 2008 numero 207 art. 10


CAPO V Affari esteri (ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO)
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi Comitati.
2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, al comma 7-bis, le parole: «dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2007».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
2-ter. All'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui al comma 1313» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1312».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
2-quater. All'articolo 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) spese di funzionamento».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)

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