Decreto Legge del 2008 numero 207 art. 12


MANTENIMENTO IN BILANCIO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DI UFFICI PERIFERICI DELLO STATO NELLE NUOVE PROVINCE E L'EROGAZIONE DI BENEFICI ALLE VITTIME DEL DOVERE E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, NONCHE' REQUISITI DI SERVIZIO PR
1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le disponibilità finanziarie recate dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire al programma Fondi da assegnare, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «1° gennaio 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011,».
2-bis. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 16, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)

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