Decreto Legge del 2008 numero 207 art. 24


CAPO X Infrastrutture e trasporti (LIMITAZIONI ALLA GUIDA)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
1-bis. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto»;
b) all'articolo 53, comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
c) all'articolo 53, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le modalità e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonché i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;
d) nel titolo V, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
«Art. 57-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico) - 1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)

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