Decreto Legge del 2008 numero 207 art. 23


DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA DI PUGLIA, BASILICATA ED IRPINIA - EIPLI

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».
[1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’ articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’ articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)]
(Comma abrogato dall'art. 13, comma 14, lett.d), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 14, alinea del medesimo D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214)
1-ter. All’articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2009».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-quater. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 6 milioni di euro per l’anno 2009.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)

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