Decreto Legge del 2008 numero 207 art. 22


CAPO IX Politiche agricole alimentari e forestali (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E DI GARANZIE A FAVORE DI COOPERATIVE AGRICOLE) (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1. All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».
2. Nel decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è soppresso il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.
2-bis. All'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)

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